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La nuova Direttiva Macchine
2006/42/CE
Giovedì, 16 Dicembre 2010
La nuova Direttiva Macchine
Con l'avvento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, è stato introdotto il controllo di tutti gli accessori sottogancio. A tale scopo è necessario registrare tali controlli su appositi registri. Per una corretta lettura del testo della nuova direttiva occorre evidenziare l'introduzione, con essa, di una nuova definizione di macchina.
Ogni qualvolta viene citato il termine "macchina" ci si riferisce a tutti i prodotti inclusi nello scopo della Direttiva con l'esclusione delle quasi-macchine, alle quali sono dedicate articoli e/o clausole specifiche, ovvero disposizioni e procedure diverse.

La nuova definizione di macchina, propriamente detta, è: "insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata".

A completamento di questa definizione base sono state aggiunte quattro appendici che includono anche le macchine complesse e le macchine ad azionamento manuale per il sollevamento di pesi. La seconda di queste appendici è particolarmente rilevante perchè include nella definizione anche le macchine non complete purchè costituiscano un insieme "pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione", risolvendo così problematiche relative a molte macchine (ad esempio le gru destinate ad essere montate su autocarro che oggi non sono considerate macchine).

La grande novità è comunque l'inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un "sistema di azionamento proprio" che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità  del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità  e di vibrazione, l'efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà  indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.